ORDINE DEI PREDICATORI PROVINCIA ROMANA DI S. CATERINA DA SIENA
ARCHIVIO DEL CONVENTO SAN DOMENICO DI PISTOIA
REGOLAMENTO
CAPITOLO I ORDINAMENTO INTERNO DELL’ARCHIVIO
- L’Archivio del convento San Domenico di Pistoia è conservato presso la Biblioteca dei Domenicani posta in piazza San Domenico, I – 51100 Pistoia.
2. L’Archivio del convento San Domenico di Pistoia è un archivio
3. L’Archivio del convento San Domenico di Pistoia è sotto la responsabilità del Direttore che si avvale dell’ausilio di un Archivista
CAPITOLO II CLASSIFICAZIONE E ORDINAMENTO
4. I documenti conservati nell’archivio sono provvisoriamente ordinati secondo una classificazione che rispetta la natura e la progressione dei documenti nel tempo
5. A tal fine è adottata una guida in base alla quale la documentazione esistente è provvisoriamente ordinata.
6. La guida è utilizzata in tutte le fasi della gestione archivistica in modo da facilitare il reperimento dei documenti e le ricerche.
CAPITOLO III GLI STRUMENTI DELLA RICERCA
7. Sergi, Un convento aperto al mondo: San Domenico di Pistoia e i suoi archivi. Guida ai fondi (1716- 2018), Tesi di Master di II livello in Archivistica contempo ranea, Università di Firenze A.A. 2017.
CAPITOLO IV LA CONSULTAZIONE
8. In linea con la tradizione dell’Ordine dei Predicatori che ha sempre valorizzato gli archivi e le biblioteche, l’Archivio del convento San Domenico di Pistoia è aperto alla fruizione degli studiosi e del mondo accademico.
9. L’Archivio è aperto a tutti gli studiosi, per lo svolgimento di ricerche scientifiche volte ad approfondire la conoscenza della storia dell’ Ordine dei Predicatori e della Provincia Romana di Santa Caterina da Siena nelle loro diverse espressioni o a ricercare elementi propri di eventi e figure dell’ Ordine in relazione a ricerche scientifiche di carattere storico, biografico, sociale.
10. Sono ammessi alla consultazione ricercatori qualificati, in possesso del diploma di laurea specialistica o di titolo non italiano equivalente, provenienti da Istituti di studi superiori competenti nelle discipline accademiche interessate dalla documentazione dell’ Archivio, che abbiano interesse a compiere indagini di carattere scientifico. Gli archivisti nonché altre persone erudite note per i loro titoli e pubblicazioni di carattere scientifico possono essere ammesse a giudizio insindacabile del Direttore e del personale qualificato e incaricato.
11. Sono ammessi alla consultazione laureandi (laurea specialistica) e dottorandi di ricerca, previa lettera di presentazione da parte del direttore di tesi, che giustifichi la consultazione del materiale archivistico.
12. I religiosi e le religiose, dotati dei requisiti indicati al n.1O, sono ammessi previa richiesta da parte del loro superiore.
13. La valutazione di ogni richiesta di ammissione all’Archivio nelle sue diverse articolazioni è lasciata alla responsabilità e al giudizio insindacabile del Direttore e del personale qualificato e
Modalità di ammissione
14. Per accedere ali’ Archivio occorre presentare al Direttore la relativa domanda, accompagnata da lettera di garanzia dell’Autorità competente (Ordinario del luogo, Direttore di un Istituto di ricerca scientifica accreditato, oppure persona autorevole nota al Direttore).
15. Nella domanda bisogna indicare: nome e cognome, data e luogo di nascita, titoli di studio e Istituti dove sono stati conseguiti, professione, attività scientifica, pubblicazioni recenti, nazionalità, indirizzo della residenza abituale, progetto di studio in atto nonché l’ oggetto preciso e le motivazioni della ricerca. Al momento dell’ accesso è obbligatorio firmare il registro delle visite e consegnare la documentazione che verrà archiviata in una cartella personale.
16. Per i documenti dell’ Archivio valgono i limiti cronologici di reperibilità descritti dalle attuali disposizioni di legge. Non è consultabile il materiale che rientra sotto la legge di tutela della privacy e che potrebbe coinvolgere persone tuttora viventi.
Criteri di consultabilità
17. Fino al 1943 tutti i materiali sono consultabili. Non è possibile la riproduzione in fotocopia né la pubblicazione della documentazione successiva al 1943.
18. La documentazione più antica (pergamene, manoscritti, ) può essere consultata previa dimostrazione da parte dell’ utente della capacità di utilizzarlo in maniera adeguata.
19. Il materiale archivistico contenente dati sensibili è consultabile ad insindacabile giudizio del Direttore.
Condizioni di accesso
20. L’Archivio è consultabile presso la sala di lettura della Biblioteca dei domenicani di Pistoia, ingresso da p.za san Domenico I – 51100 Pistoia tel. +39 0573.365441 o 346.6176464. Per informazioni inviare mail a info@bibliotecadeidomenicani.it.
Regole per la consultazione
21. La consultazione della documentazione conservata presso l’ Archivio è possibile mediante visione diretta del materiale guidata dal personale
22. Non è permesso accedere alla sala di lettura portando cartelle o quaderni chiusi di alcun genere, né penne o altri strumenti di scrittura se non la È consentito, su richiesta, l’ uso del personal computer.
23. I registri e i documenti devono essere trattati col massimo riguardo; è pertanto vietato fare su di essi annotazioni anche a matita o appoggiarvi fogli e schede di lavoro; consultando pacchi o buste di documenti sciolti, non si deve sconvolgere l’ ordine dato ai fogli e ai fascicoli.
24. I ricercatori sono pregati di segnalare all’archivista o all’ addetto di sala qualsiasi circostanza riguardante la cattiva sistemazione o conservazione dei documenti, nonché qualsivoglia anomalia nella loro descrizione, ordinamento o classificazione.
25. Nella Sala di consultazione si osservi il massimo silenzio.
26. È vietato portare fuori dalla sala di consultazione qualsiasi documento o registro dell’ archivio.
27. È rigorosamente vietato fumare nella sala di consultazione.
Riproduzione dei documenti
28. Non è consentito senza autorizzazione eseguire personalmente la fotografia o la scansione dei documenti né la copia del materiale digitale; le riproduzioni possono essere richieste ali’addetto dello stesso Archivio , secondo le norme stabilite dalla Legge Ronckey e successive modifiche (DL, 22 gennaio 2004).
Normative per la riproduzione
29. È vietata la riproduzione (fotocopie) di materiale archivistico precedente al 1900. Del materiale novecentesco – dopo averne ricevuto autorizzazione da parte del Direttore e dell’ Archivista – è prevista una riproduzione (fotocopie) parziale fino a un massimo di 10 pagine.
30. Previa richiesta scritta sono previste riproduzioni
31. L’ammissione alla consultazione dell’archivio comporta anche il permesso di pubblicare, a scopo scientifico, i singoli documenti consultati, salvo esplicita indicazione contraria del Direttore o dell’ La pubblicazione di interi fascicoli o volumi richiede invece il previo “nulla osta” dato per iscritto dal Direttore. Non è consentita agli studiosi la pubblicazione totale o parziale degli strumenti di corredo (indici, rubricelle, inventari, guide, ecc.).
33. Gli studiosi sono tenuti a far pervenfre ali’Archivio una copia delle loro pubblicazioni nelle quali siano utilizzati o comunque citati documenti del
Disposizioni finali
34. La richiesta d’ accesso all’Archivio suppone l’accettazione del presente Regolamento. Eventuali inosservanze comporteranno l’esclusione alla consultazione dell’Archivio.
35. Per furti o danni saranno chiamati in causa i responsabili; per inadempienze degli studenti e laureandi, anche coloro che se ne sono dichiarati garanti.
Il Regolamento dell’Archivio del convento san Domenico di Pistoia è stato approvato il 13 novembre 2019 dal Direttore.